IL CAPO 
              del Dipartimento della protezione civile 
 
  Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; 
  Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; 
  Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n.  343,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; 
  Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59; 
  Visto in particolare l'art. 3, comma 2, ultimo periodo  del  citato
decreto-legge n. 59/2012 dove viene stabilito che per la prosecuzione
degli  interventi  da  parte  delle  gestioni  commissariali   ancora
operanti ai  sensi  della  legge  24  febbraio  1992,  n.  225  trova
applicazione l'art. 5, commi 4-ter e 4-quater della medesima legge n.
225/1992; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri  del  3
luglio 2009 con il quale e' stato dichiarato,  fino  al  31  dicembre
2009, lo stato  di  emergenza  in  relazione  alla  grave  situazione
determinatasi a seguito dell'esplosione e dell'incendio  verificatisi
in data 29 giugno 2009 nella stazione ferroviaria  di  Viareggio,  in
provincia di Lucca, nonche' il decreto dei Presidente  del  Consiglio
dei Ministri del 30 giugno 2011 con il quale  il  predetto  stato  di
emergenza e' stato prorogato fino al 31 dicembre 2011; 
  Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3800
dei 6 agosto  2009,  e  successive  integrazioni,  con  la  quale  il
Presidente della  regione  Toscana,  e'  stato  nominato  Commissario
delegato per il superamento dell'emergenza in rassegna; 
  Vista la legge 7 luglio 2010,  n.  106,  recante  «Disposizioni  in
favore dei familiari delle vittime e in  favore  dei  superstiti  del
disastro ferroviario di Viareggio», e successive  modificazioni,  con
la quale al Commissario delegato e' assegnata la somma di 10  milioni
di euro per  speciali  elargizioni  in  favore  dei  familiari  delle
vittime del citato disastro e in favore di coloro  che  a  causa  del
disastro hanno riportato lesioni gravi e gravissime, trasferite sulla
contabilita' speciale aperta per gestire l'emergenza predetta; 
  Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3989
del 23 dicembre 2011,  con  la  quale  il  Presidente  della  regione
Toscana e' confermato Commissario delegato fino al  30  giugno  2012,
per gestire, in regime ordinario, il completamento delle  opere  gia'
avviate ai sensi dell'ordinanza  del  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri n. 3800 del 6 agosto 2009 e seguenti integrazioni, nonche' i
contributi straordinari di cui alla  legge  n.  106  del  2010  ed  i
rimborsi da  parte  delle  compagnie  assicuratrici,  provvedendo,  a
conclusione delle iniziative  predette,  a  versare  all'entrata  del
bilancio della Presidenza del Consiglio  dei  Ministri  le  eventuali
economie rivenienti dai finanziamenti assegnati e alla chiusura della
contabilita' speciale, nonche' a trasmettere  al  Dipartimento  della
protezione civile della Presidenza del  Consiglio  dei  Ministri  una
relazione   conclusiva   dell'attivita'   svolta,   corredata   dalla
rendicontazione delle spese sostenute; 
  Vista la nota  della  Direzione  Generale  della  Presidenza  della
regione Toscana, del 17 maggio 2012, con cui si segnalano le  risorse
ancora disponibili sulla contabilita' speciale sopra  indicata  e  si
chiede ai comune di Viareggio un  crono  programma  degli  interventi
aggiornato, nonche' l'esito della  trattativa  con  le  assicurazioni
Trenitaila e GATX in ordine al risarcimento per la distruzione  della
passerella pedonale,  il  cui  importo  dovra'  essere  destinato  al
finanziamento del  sottopasso  a  detrazione  delle  risorse  statali
stanziate; 
  Vista la nota  della  Direzione  Generale  della  Presidenza  della
regione Toscana, del 18 giugno 2012, con la quale  si  evidenzia  che
risultano economie rivenienti dalle procedure  contributive  inerenti
la  delocalizzazione  e  la  ricostruzione,   mentre   alcuni   degli
interventi programmati non sono ancora stati avviati  dal  comune  di
Viareggio,  tra  i  quali  e'  espressamente  indicato  il   predetto
sottopasso; 
  Vista la nota del Presidente della regione Toscana  del  20  giugno
2012, con la quale si rappresenta la necessita' di  mantenere  aperta
la contabilita' speciale di cui all'art. 7 della citata ordinanza del
Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3800 del 6 agosto  2009,  al
fine di assicurare la completa  erogazione  dei  contributi  previsti
dalla richiamata  legge  n.  106/2010,  e  si  indica  il  comune  di
Viareggio quale amministrazione pubblica competente in via  ordinaria
a completare gli interventi in corso e  ad  avviare  quelli  ritenuti
necessari  dal  Commissario  delegato  nel  piano  degli   interventi
adottato ai sensi dell'art. 1 della predetta ordinanza n. 3800/2009; 
  Ravvisata la  necessita'  di  assicurare  il  completamento,  senza
soluzioni di continuita', degli interventi finalizzati al  definitivo
superamento del contesto critico in rassegna; 
  Considerata,  altresi',  l'esigenza  di   garantire   il   corretto
trasferimento  al  comune  di  Viareggio  delle  risorse  finanziarie
necessarie  e  della  documentazione  contabile   ed   amministrativa
relativa alla gestione commissariale; 
  Ritenuto, quindi, necessario, adottare un'ordinanza  di  protezione
civile  ai  sensi  dell'art.  3,  comma  2,   ultimo   periodo,   del
decreto-legge n. 59/2012, con  cui  consentire  la  prosecuzione,  in
regime ordinario, delle iniziative finalizzate ai  superamento  della
situazione di criticita' in atto; 
  Acquisita l'intesa della regione Toscana; 
  Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
  1. II comune di  Viareggio  e'  individuato  quale  amministrazione
competente   al   coordinamento   delle   attivita'   necessarie   al
completamento degli interventi individuati dal Commissario delegato -
Presidente della regione Toscana, ai sensi dell'art. 1 dell'ordinanza
del Presidente dei Consiglio dei Ministri n. 3800 del 6 agosto  2009,
in  relazione  alla  grave   situazione   determinatasi   a   seguito
dell'esplosione e dell'incendio verificatisi in data 29  giugno  2009
nella stazione ferroviaria di Viareggio, in provincia di Lucca. 
  2. Per i fini  di  cui  al  comma  1,  il  Commissario  delegato  -
Presidente  della  regione  Toscana  provvede  entro   dieci   giorni
dall'adozione del presente provvedimento a trasferire  al  comune  di
Viareggio tutta la documentazione amministrativa e contabile inerente
alla   gestione   commissariale,   fermo   restando   l'obbligo    di
rendicontazione di cui all'art. 5, comma 5-bis, della  legge  n.  225
del 1992. 
  3. Il Commissario delegato - Presidente della regione  Toscana,  e'
responsabile delle iniziative  finalizzate  al  definitivo  subentro,
entro e non oltre trenta giorni dalla data di adozione  del  presente
provvedimento,  del  medesimo  comune  di  Viareggio  nella  gestione
ordinaria degli interventi. A tal fine, egli e' autorizzato  a  porre
in  essere  le  attivita'  occorrenti  per  il  completamento   degli
interventi  senza  soluzione   di   continuita'   e   provvede   alla
ricognizione ed  all'accertamento  delle  procedure  e  dei  rapporti
giuridici pendenti ai fini del definitivo trasferimento dei  medesimi
al comune di Viareggio. 
  4. Per le finalita' di cui al comma 3, il Commissario delegato, che
opera  a  titolo  gratuito  nell'ambito  delle   proprie   competenze
istituzionali, si avvale delle strutture organizzative della  regione
Toscana, nonche' della collaborazione degli Enti territoriali  e  non
territoriali e delle Amministrazioni  centrali  e  periferiche  dello
Stato, le quali provvedono nell'ambito delle  risorse  disponibili  a
legislazione vigente, senza nuovi o maggiori  oneri  per  la  finanza
pubblica. 
  5.  Per  l'attuazione  degli  interventi  di  cui   alla   presente
ordinanza, si provvede, ove ne ricorrano i  presupposti,  utilizzando
le procedure d'urgenza previste dall'ordinamento vigente. 
  6. Al fine di consentire il completamento degli interventi  di  cui
al comma 1, ivi incluse le attivita' poste in essere dal  Commissario
delegato  -  Presidente  della  regione  Toscana  per  assicurare  la
prosecuzione  delle  iniziative  di  cui  al  comma  3,   lo   stesso
Commissario trasferisce al comune di' Viareggio le necessarie risorse
finanziarie a valere sulla  contabilita'  speciale  aperta  ai  sensi
dell'ordinanza  del  Presidente  del  Consiglio   dei   ministri   n.
3800/2009, al  netto  del  risarcimento  riconosciuto  al  comune  di
Viareggio dalle Assicurazioni Trenitalia e GATX  per  la  distruzione
della passerella pedonale, il cui importo deve  essere  destinato  al
finanziamento del sottopasso ferroviario. 
  7. All'esito delle attivita' di competenza il comune  di  Viareggio
e' tenuto a rendicontare ai sensi dell'art.  5,  comma  5-bis,  della
legge n. 225 del 1992,  riversando  all'entrata  del  bilancio  della
Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri   le   eventuali   economie
rivenienti dai finanziamenti assegnati. 
  8. ll Commissario  delegato  -  Presidente  della  regione  Toscana
riversa all'entrata del bilancio della Presidenza del  Consiglio  dei
Ministri le  eventuali  somme  residue  presenti  sulla  contabilita'
speciale di cui  al  comma  6  e  non  destinate  alla  gestione  dei
contributi straordinari di' cui alla legge n.  106  del  2010,  ed  a
conclusione della predetta  gestione  provvede  alla  chiusura  della
contabilita' speciale, nonche' a trasmettere  al  Dipartimento  della
protezione civile della Presidenza del  Consiglio  dei  Ministri  una
relazione   conclusiva   dell'attivita'   svolta,   corredata   dalla
rendicontazione delle spese sostenute. 
  La presente ordinanza sara'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
      Roma, 16 luglio 2012 
 
                                  Il capo del dipartimento: Gabrielli